La risposta 37/2022 dell’Agenzia delle Entrate
Autoconsumatori e comunità energetiche, se il referente è un condominio o un proprietario che non svolge attività commerciale, non devono pagare l’imposta sul valore aggiunto sulla tariffa incentivante, sulla restituzione delle componenti tariffarie e sul corrispettivo ottenuto dalla vendita dell’energia. Se invece il referente del gruppo di autoconsumo è un produttore di energia, il corrispettivo ricevuto è assoggettato all’Iva. Inoltre, la tariffa incentivante e le componenti tariffarie non assumono rilevanza fiscale, mentre il corrispettivo ha invece rilevanza fiscale.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta 37 del 2022, in allegato.